immobili vincolati, avveramento condizione


 

Not. Maria Luisa Semi

msemi@notariato.it

 

Quali modalità di trascrizione vanno osservate, in caso di avveramento condizione (mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato) nella vendita di immobili vincolati?

 


 

Not. Lorenzo Ferretto

lferretto@notariato.it


Ritengo che la scelta delle modalità di trascrizione dipenda strettamente dalle modalità di redazione dell'atto di compravendita, dell'atto cioè con il quale si inizia una fattispecie complessa (a formazione progressiva), che si conclude o con l'esercizio del diritto di prelazione ovvero con la mancata possibilità, per decorso del termine, di esercitare detto diritto.


Se pertanto l'atto, che è un atto ad effetti reali sospesi (siconsideri che non solo non passa la proprietà, ma addirittura la trasmissione del
possesso viene sanzionata penalmente) viene impostato - come io ritengo necessario - come sottoposto alla condizione sospensiva del mancato
esercizio in tempo utile del diritto di prelazione, necessariamente anche la nota dovrà contenere - e nel quadro A - per renderla pubblica ai terzi, la suddetta condizione di diritto sospensiva.


Ne consegue ulteriormente che anche i successivi eventi (esercizio o mancato esercizio nei termini, della prelazione) dovranno essere resi pubblici ai terzi, e ciò tramite un apposito atto, che nella stragrande maggioranza dei casi, è un atto bilaterale di riconoscimento delmancato avveramento della condicio juris e di immissione del possesso del bene oggetto di vincolo.


Tale atto consentirà inoltre la riscossione delle imposte relative al trasferimento, da versarsi entro 20 giorni dall'avveramento della condizione anche se, dal lato fiscale, sostituibile con tempestiva presentazione del mod. 2 di avverata condizione).


Da quanto sopra sommariamente e sinteticamente esposto, ritengo che ne dovrebbe conseguire un obbligo - o almeno un onere - di un successivo
negozio, che, in estrema ipotesi, potrebbe anche essere contenuto nelle premesse di una successiva rivendita ed annotato a margine dell'originaria nota di trascrizione.


Ritenete che questa ricostruzione sia rispondente alla legislazione particolare, nonché al sistema di pubblicità immobiliare?

 



Not. Marco Lanzavecchia

mlanzavecchia@notariato.it

 

Sono perfettamente d'accordo con te, anche sulla possibilità di un'eventuale inserimento della dichiarazione bilaterale di avveramento della condizione sospensiva in premessa di successiva rivendita.

 

Che ne pensi dell'ipotesi di una dichiarazione unilaterale dell'avente causa (in caso sia difficile reperire il suo dante causa) se suffragata da un
documento della Soprintendenza?

 


 

Not. Lorenzo Ferretto

lferretto@notariato.it

Riterrei senz'altro compatibile una dichiarazione unilaterale sul presupposto che, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 490/1999, l'Ente territoriale che intende esercitare la prelazione deve notificare il relativo provvedimento ad entrambi i contraenti.


Alla luce di quanto sopra, riterrei anche non strettamente indispensabile un documento proveniente dalla Soprintendenza.


Ritengo comunque senz'altro preferibile (anche tenuto conto delle possibili "inadempienze" degli Enti pubblici nella notificazione) un atto bilaterale, in cui entrambe le parti dichiarino:
- di non aver ricevuto (nei tempi previsti dalla legge) alcuna notificazione;
- di riconoscere l'intervenuta efficacia traslativa dell'atto;
- di effettuare l'immissione nel possesso;
- di perfezionare il pagamento del prezzo (nel caso in cui il suo versamento fosse stato subordinato alla mancata prelazione);
- di versare le imposte relative al trasferimento e richiedere eventuali benefici o agevolazioni fiscali (nel caso non sia già stato presentato
apposito mod. 2).

 


 

Not. Marco Lanzavecchia

mlanzavecchia@notariato.it


 
Mi convince.
Il caso della dichiarazione unilaterale lo possiamo considerare una ipotesi residuale (comunque praticabile ed ancor più con eventuale documentazione a supporto) qualora sia decorso del tempo e si faccia fatica a reperire la parte dante causa.

Ad esempio, qualora sia stata effettuata la denuncia di avveramento di condizione soltanto all'Ufficio del Registro.


Una constatazione in tal senso, anche nel corpo dell'atto di rivendita e sulla cui base effettuare l’annotazione, mi pare opportuna.
 

 


 

giovanni de marchi

gdemarchi.2@notariato.it

 

È da ricordare che se l'atto ricognitivo contiene una quietanza, sarà registrato non a tassa fissa, ma con quella proporzionale dello 0,50%.

 


 

Not. Maria Luisa Semi

msemi@notariato.it

 

Grazie a tutti i colleghi che mi hanno dato risposta.

 

Mi sembra che l'opinione dei più consista nel ritenere, se non assolutamente necessario, più che opportuno redigere l'atto di avveramento di condizione (decorsi due mesi, non sessanta giorni).

 

Tuttavia..... Giovanni Casu (Studio 03.05.2000, n. 2749) sostiene che:

"Si pone ora il problema concreto se sia opportuno far risultare l'inefficacia temporanea dell'atto nei registri immobiliari.

Data la temporaneità di questa inefficacia, e dato soprattutto che si tratta di inefficacia non pattizia, bensì disposta per legge, non vi è alcun dubbio che essa sia operativa e riferibile ai terzi anche senza trascrizione.

Per di più, ove trascritta, richiederebbe un'operazione di cancellazione una volta che lo Stato sia decaduto dal diritto di esercitare la prelazione.

Va da sé che nel corpo dell'atto dovrà risultare l'inefficacia temporanea in discorso, per chiarezza negoziale e, al limite, si potrebbe suggerire di indicare questa inefficacia nel quadro D della nota di trascrizione."

E quindi?